Studio Legale Fondi https://www.studiolegalefondi.it Solo un altro sito WordPress Wed, 10 Apr 2024 13:57:29 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.22 https://www.studiolegalefondi.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-fondi-e1517052270509-32x32.png Studio Legale Fondi https://www.studiolegalefondi.it 32 32 Separazione e divorzio contestuale a mezzo della negoziazione assistita https://www.studiolegalefondi.it/separazione-divorzio-negoziazione-assistita/ Wed, 10 Apr 2024 13:57:29 +0000 https://www.studiolegalefondi.it/?p=3424 E’ possibile ottenere contestualmente la separazione ed il divorzio dei coniugi a mezzo della negoziazione assistita? Per rispondere a questa domanda è necessario prima un breve excursus dell’istituto della negoziazione assistita in ambito familiare. La negoziazione assistita è un istituto, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con il c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014), per la risoluzione alternativa delle controversie che consiste in un contratto (o convenzione) con cui le parti si impegnano a risolvere “in buona fede e con lealtà” una controversia che le vede coinvolte con l’assistenza di avvocati.  La procedura negoziale si svolge in due...

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E’ possibile ottenere contestualmente la separazione ed il divorzio dei coniugi a mezzo della negoziazione assistita?

Per rispondere a questa domanda è necessario prima un breve excursus dell’istituto della negoziazione assistita in ambito familiare.

La negoziazione assistita è un istituto, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con il c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014), per la risoluzione alternativa delle controversie che consiste in un contratto (o convenzione) con cui le parti si impegnano a risolvere “in buona fede e con lealtà” una controversia che le vede coinvolte con l’assistenza di avvocati. 

La procedura negoziale si svolge in due fasi che si articolano in una prima convenzione di negoziazione assistita, nella quale le parti e gli avvocati che le assistono definiscono le regole della negoziazione che si accingono ad intraprendere, a cui segue, in caso di esito positivo della negoziazione, la sottoscrizione dell’accordo.

La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta, deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale e deve contenere, a norma dell’art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l’oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.

L’art. 6 del secondo capo del decreto giustizia è dedicato alla particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio e prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all’art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.

La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti:

  • nel primo caso (assenza di figli) l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati;
  • nel secondo caso (presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti) invece, il Pubblico Ministero, cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.

Una volta autorizzato l’accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia e dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata, munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni  all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).

Ciò premesso, a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabria, è stato pacificamente ammesso in Giurisprudenza il cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta, ai sensi dell’art. 473 bis c.p.c. (Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727); senza però nulla dire in ordine alla possibilità di ammettere tale facoltà anche in sede di procedimento di negoziazione assistita.

In realtà, l’art. 6 comma 3 DL 132/2014 conv. l. 162/14,  come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, convertito nella L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha completamente equiparato l ‘accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis della citata legge, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.

Ne deriva che essendo ammesso il cumulo di domande di separazione e divorzio in sede giudiziale, tale facoltà andrà ammessa anche in sede di negoziazione assistita, come accaduto in un recente caso affrontato dallo Studio Legale Fondi, nel quale è stato ammesso e pacificamente trascritto l’accordo di negoziazione assistita contenente domanda contestuale di separazione e divorzio dei coniugi.

Tale soluzione, oltre a presentare minori costi, offre il vantaggio di tempi minori di durata (massimo tre mesi), permettendo in un unico atto, senza far ricorso al Tribunale, di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero lo scioglimento del matrimonio, inclusi i provvedimenti di modifica di condizioni di separazione o divorzio in precedenza stabilite.

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LE PRINCIPALI MISURE DA ADOTTARE PER EVITARE SANZIONI IN AMBITO PRIVACY https://www.studiolegalefondi.it/check-list-privacy/ Wed, 22 Dec 2021 15:25:00 +0000 https://www.studiolegalefondi.it/?p=3408 Ogni professionista o impresa che opera all’interno del territorio dell’Unione Europea, e che tratta in maniera parzialmente o interamente automatizzata dati personali, è soggetta alle regole previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (anche conosciuto come GDPR), la cui violazione comporta importanti sanzioni, che possono arrivare fino 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. Di seguito una breve check list (non esaustiva), contenente le 20 principali misure da adottare per evitare di incorrere in sanzioni da parte dell’Autorità Garante per la Privacy: 1 Il Titolare ha l’obbligo di...

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Ogni professionista o impresa che opera all’interno del territorio dell’Unione Europea, e che tratta in maniera parzialmente o interamente automatizzata dati personali, è soggetta alle regole previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (anche conosciuto come GDPR), la cui violazione comporta importanti sanzioni, che possono arrivare fino 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

Di seguito una breve check list (non esaustiva), contenente le 20 principali misure da adottare per evitare di incorrere in sanzioni da parte dell’Autorità Garante per la Privacy:

1 Il Titolare ha l’obbligo di nominare un Data Protection Officer? Se si, individuarlo secondo i requisiti di cui al GDPR (soggetto in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di privacy; soggetto privo di ruolo in conflitto di interessi con l’incarico, etc.) 

2. Predisporre un sistema di revisione e aggiornamento del Registro dei trattamenti ex art. 30 comma 1 GDPR – Registro del Titolare, ed ex art. 30 comma 2 GDPR –  Registro del Responsabile.

3 Predisporre le autorizzazioni per i dipendenti ex art. 2 quaterdecies codice privacy.

4 Predisporre informative destinate ai dipendenti (art. 13 GDPR)? 

5 Predisporre un’informativa per Candidati (per un contratto di lavoro)? 

6 Predisporre una informativa per l’eventuale videosorveglianza aziendale, verificando, qualora vi siano dipendenti, se è stata ottenuta autorizzazione sindacale o amministrativa (art. 4 L.300/70)

7 In caso di procedure anti-contagio Covid-19 per dipendenti e fornitori (se presente una procedura per ingresso e uscita, es. rilevazione temperatura o autodichiarazione) predisporre idonea informativa privacy e eventuale lettera di incarico al trattamento per coloro che si occupano della raccolta dati. 

8 Eseguire la mappatura dei fornitori che svolgo per conto del Titolare servizi che comportano il trattamento di dati personali di: dipendenti, collaboratori e fornitori (es. commercialista, consulente del lavoro, società consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, etc.), e aggiornare periodicamente tale  elenco

9 Effettuare la nomina art. 28 GDPR dei fornitori di cui al punto 8, ed una sua periodica revisione 

10 Predisporre una informativa privacy per fornitori art. 13 GDPR (persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche)

11 Predisporre un impegno alla riservatezza sottoscritto da soci, membri cda, revisori e cariche come da statuto (relativo alle loro attività di trattamento dati) 

12 Eseguire periodicamente e verificare la formazione del personale in materia di privacy.

14 Eseguire una Valutazione Rischio Privacy dei trattamenti censiti e un programma di mitigazione del rischio

15 Predisporre procedure di gestione interne o policy privacy (es. utilizzo strumentazione informatica, utilizzo, e-mail, etc.)

16 Predisporre una informativa Clienti (es. per raccolta dati durante attività di vendita: fatture, registrazione acquisiti per raccolta punti, sconti, etc.)

17 Prevedere sul sito web una informativa Clienti (per acquisiti online), Utenti (relativa all’utilizzo di cookie) ed una informativa newsletter.

18 Prevedere una informativa/liberatoria pubblicazione immagini (qualora sul sito siano pubblicate foto di interessati) 

19 Prevedere una procedura per l’esercizio dei diritti artt. 15-22 GDPR da parte degli interessati e gestione di eventuali richieste

20 Prevedere procedura di gestione in caso di Data Breach.

Lo Studio Legale Fondi, attivo nel settore della consulenza in ambito privacy e tutela dei dati personali, si offre di aiutare ciascun cliente a verificare in concerto le misure necessarie, individuando le strategie idonee ad evitare il rischio di incorrere in sanzioni che compromettano il business e la reputazione aziendale.

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Le migliori strategie in caso di occupazione abusiva di immobile https://www.studiolegalefondi.it/le-migliori-strategie-in-caso-di-occupazione-abusiva-di-immobile/ Tue, 30 Nov 2021 13:16:01 +0000 https://www.studiolegalefondi.it/?p=3404 Nel presente articolo andremo a verificare quali sono le migliori strategie in caso di occupazione abusiva di immobile da parte di un terzo, e cosa possa fare il proprietario per rientrare nel possesso del bene.  Dal punto di vista operativo, bisogna distinguere a seconda che l’occupazione abusiva di immobile avvenga senza alcun titolo e clandestinamente, ovvero sulla base di un contratto scaduto o ritenuto invalido, essendo previsti differenti iter processuali. 1. L’occupazione abusiva e clandestina di immobile. L’occupazione abusiva e clandestina di immobile si realizza quando qualcuno occupa il bene senza alcun titolo che ne legittima la presenza, arbitrariamente e...

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Nel presente articolo andremo a verificare quali sono le migliori strategie in caso di occupazione abusiva di immobile da parte di un terzo, e cosa possa fare il proprietario per rientrare nel possesso del bene. 

Dal punto di vista operativo, bisogna distinguere a seconda che l’occupazione abusiva di immobile avvenga senza alcun titolo e clandestinamente, ovvero sulla base di un contratto scaduto o ritenuto invalido, essendo previsti differenti iter processuali.

1. L’occupazione abusiva e clandestina di immobile.

L’occupazione abusiva e clandestina di immobile si realizza quando qualcuno occupa il bene senza alcun titolo che ne legittima la presenza, arbitrariamente e contro la volontà del proprietario. Rientrano in questa ipotesi sia le occupazioni di immobile abusive e clandestine che interessano l’intero immobile, sia quelle che riguardano una parte soltanto del bene, ovvero che ne limitano parzialmente la possibilità di utilizzo ed il possesso.

In siffatte ipotesi, le strade da percorrere sono tre: 

  1. L’azione di manutenzione nel possesso (art. 1170 c.c.)
  2. L’azione di reintegra nel possesso (art. 1168 c.c.)
  3. Denuncia penale per invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)

Senza entrare nel merito dei presupposti previsti per le singole fattispecie, è importante considerare come sia di fondamentale importanza agire rapidamente, in quanto per le azioni in sede civile il termine a decadenza per agire è appena un anno dallo spoglio o dalla turbativa, mentre l’azione in sede penale prevede appena 3 mesi per presentare la querela di denuncia dell’invasione o occupazione dell’immobile.

Se non vengono rispettati i termini di cui sopra, sarà necessario procedere attraverso un’azione ordinaria di rivendica (art. 948 c.c.), ovvero attraverso il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., che prevedono tempi e costi più elevati per ottenere l’ordine di liberazione del bene.

2. L’occupazione di immobile con contratto scaduto o non valido

Rientrano in questa definizione i casi in cui esiste un contratto che legittima l’inquilino ad abitare l’immobile, ma questo non viene ritenuto valido dal titolare – ad esempio per la mancanza di qualche requisito indispensabile – oppure i casi di contratto non più efficace, quindi scaduto.

In queste circostanze il titolare può ricorrere alla procedura di sfratto per morosità, molto più celere di quella precedentemente esposta, perché l’unica prova che occorre presentare è il contratto di locazione registrato. Non si tratta più quindi, di intraprendere un’azione di rivendicazione, ma un’azione di restituzione.

Presupposto necessario affinché si possa agire attraverso uno sfratto è l’esistenza di un contratto scritto tra le parti e regolarmente registrato, sia pur scaduto o ritenuto invalido, dovendosi in caso contrario ricorrere al procedimento ordinario di rivendicazione della proprietà dell’immobile.

Si può ottenere il risarcimento dei danni da occupazione abusiva di immobile con contratto scaduto o non valido?

In caso di occupazione senza titolo il proprietario ha diritto ad ottenere un risarcimento del danno subito, fatto ormai ritenuto implicito dalla maggior parte della Giurisprudenza. Il titolare non dovrà dimostrare il danno patrimoniale, ma una volta fornite al Giudice le prove delle avvenute circostanze, questi procederà alla liquidazione di una somma risarcitoria. La somma in questione verrà calcolata in base al valore locativo del bene, cioè tenendo conto del valore degli immobili sul mercato dell’area interessata, a meno che l’inquilino non provi che l’immobile non avrebbe prodotto frutto a favore del proprietario (Cassazione Ordinanza n. 39/2021).

Tuttavia, è bene precisare che in caso di contratto verbale imposto dal titolare, la situazione si complica: l’inquilino infatti può chiedere il ricalcolo dei canoni pagati in nero in base ai prezzi degli affitti reali della regione. L’affittuario, dimostrando l’imposizione del contratto verbale, nell’eventualità in cui il ricalcolo dimostri un’eccedenza del canone sino a quel momento pagato, può chiedere la restituzione della differenza delle somme versate in precedenza.

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Come cancellare tutti i debiti attraverso l’esdebitazione. https://www.studiolegalefondi.it/come-cancellare-tutti-i-debiti-attraverso-lesdebitazione/ Thu, 08 Jul 2021 15:46:15 +0000 https://www.studiolegalefondi.it/?p=3399 E’ possibile cancellare tutti i propri debiti mediante l’esdebitazione? Tale possibilità è oggi concessa alla persona fisica incapiente, che cioè non sia in grado di offrire nulla ai creditori la quale può, per una volta nella vita, purché meritevole, usufruire dell’esdebitazione, ovvero della cancellazione di tutti i propri debiti nei confronti sia dei privati che della Pubblica Amministrazione. La Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto legge n. 137/2020 (misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), ha apportato importanti modifiche alla disciplina...

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E’ possibile cancellare tutti i propri debiti mediante l’esdebitazione? Tale possibilità è oggi concessa alla persona fisica incapiente, che cioè non sia in grado di offrire nulla ai creditori la quale può, per una volta nella vita, purché meritevole, usufruire dell’esdebitazione, ovvero della cancellazione di tutti i propri debiti nei confronti sia dei privati che della Pubblica Amministrazione.

La Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto legge n. 137/2020 (misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), ha apportato importanti modifiche alla disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012, consentendo di cancellare tutti i debiti attraverso l’esdebitazione.

L’aggiunta dell’articolo 14- quaterdecies, rappresenta una rilevante opportunità per i debitori incapienti rispetto alla massa creditoria: è prevista infatti la facoltà di accesso all’esdebitazione per il debitore, persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta e indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Fermo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 % .

La valutazione di rilevanza deve avvenire su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti della sua famiglia in base alla scala di equivalenza Isee.

Il debitore è così tenuto a presentare la domanda di esdebitazione, tramite il supporto dell’Organismo di Composizione della Crisi, alla quale dovrà allegare una serie di documenti volti a comprovare il proprio status economico nonché una corretta individuazione di tutti i creditori.

La domanda è poi completata da una relazione particolareggiata redatta dal professionista dell’Organismo di Composizione della Crisi che attesta la veridicità e le cause del dissesto finanziario, nonché la mancanza di utilità economiche, tali da soddisfare la massa creditoria. È rimessa, altresì, al professionista nominato anche la valutazione del merito creditizio riconosciuto al debitore in relazione ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito.

Infine, il Giudice, acquisita tutta la documentazione e le informazioni utili, valutata la meritevolezza del debitore, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione. Tale decreto potrà essere opposto dai creditori nel termine di trenta giorni.

Il Giudice, instaurato il contradditorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto, soggetto a  reclamo dinanzi al Tribunale.

Lo Studio Legale Fondi è a disposizione per valutare la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla procedura di esdebitazione, fornendo la consulenza e assistenza necessaria al buon esito della procedura.

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come rimuovere articoli diffamatori e notizie negative da internet https://www.studiolegalefondi.it/come-rimuovere-articoli-diffamatori-e-notizie-negative-da-internet/ Wed, 17 Mar 2021 09:45:40 +0000 https://www.studiolegalefondi.it/?p=3389 Rimuovere articoli diffamatori e notizie negative da internet e dal web, ovvero riuscire a cancellare una notizia, in particolare dal motore di ricerca Google, rappresenta oggi un’esigenza molto sentita da parte di privati, piccoli professionisti e aziende. Spesso infatti, a causa di commenti negativi inseriti a volte in maniera dolosa a da utenti della rete, si rischia di veder penalizzata la propria immagine personale o la propria attività in modo duraturo, con gli immaginabili danni conseguenti. Cancellare e rimuovere articoli diffamatori o negativi da internet è una operazione delicata, che coinvolge diversi elementi: le legge, le norme sul web, la capacità di contrattazione...

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Rimuovere articoli diffamatori e notizie negative da internet e dal web, ovvero riuscire a cancellare una notizia, in particolare dal motore di ricerca Google, rappresenta oggi un’esigenza molto sentita da parte di privati, piccoli professionisti e aziende.

Spesso infatti, a causa di commenti negativi inseriti a volte in maniera dolosa a da utenti della rete, si rischia di veder penalizzata la propria immagine personale o la propria attività in modo duraturo, con gli immaginabili danni conseguenti.

Cancellare e rimuovere articoli diffamatori o negativi da internet è una operazione delicata, che coinvolge diversi elementi: le legge, le norme sul web, la capacità di contrattazione e specialisti SEO.

Quali sono le strategie migliori per ottenere la rimozione o almeno la deindicizzazione di articoli da internet e da Google? Come riuscire a cancellare una notizia negativa su di noi da Google e da Internet?

Rimuovere articoli e notizie da internet dalla fonte

La cosa più semplice è, in teoria, la rimozione, cancellazione e deindicizzazione degli articoli diffamatori e negativi direttamente dalla fonte che l’ha pubblicata.

In questo caso è importante risalire all’autore. Nel caso di un giornale online o di una piattaforma strutturata, è necessario contattare la redazione e seguire il complesso sistema redazionale per individuare l’autore del pezzo, il caporedattore o chi in generale ha il potere di deciderne la rimozione.

In altri casi, come in un blog gestito da un privato, la situazione potrebbe essere più complessa. Se l’autore non ha indicato chiaramente i suoi contatti, è possibile consultare i registri Whois per tentare di risalire al nome e ai riferimenti del proprietario.

Individuare l’autore o il responsabile di un articolo diffamatorio o negativo è però solamente il primo passo per  rimuovere articoli diffamatori da internet.

Bisogna essere in grado di gestire le comunicazioni e una vera e propria trattativa con l’autore del contenuto, per capire come arrivare alla volontaria rimozione, cancellazione o deindicizzazione del contenuto.

Come rimuovere articoli diffamatori e notizie negative da internet appellandosi al al diritto alla privacy

Per ottenere la rimozione di articoli da internet è possibile, allo stato attuale, appellarsi a tre grandi elementi normativi.

Il primo è il diritto alla privacy. La riservatezza dei dati personali, delle proprie informazioni, e il diritto a vedere protetto tutto ciò che ci riguarda è garantito dalle normative di ogni paese.

Questo tuttavia viene controbilanciato dal diritto di cronaca, che consente, qualora si ravvisi l’utilità pubblica di divulgare delle informazioni, di raccontare un fatto e diffondere i fatti su individui ed aziende.

Per questo motivo, è necessario conoscere molto bene la normativa, in modo da far valere in maniera corretta il proprio diritto alla riservatezza e ottenere, senza entrare in aperto contrasto con l’autore, la rimozione dell’articolo da internet e dal web e la cancellazione delle notizie negative.

Come rimuovere articoli diffamatorie notizie negative da internet invocando il diritto all’oblìo

Un secondo grande aiuto per rimuovere articoli da internet e far cancellare notizie negative sul nostro conto è quello del diritto all’oblìo.

Fino a qualche anno fa si trattava solamente di un nebuloso diritto teorico, ma il recente aggiornamento delle leggi lo ha reso uno strumento davvero utile per ottenere la rimozione di articoli da internet.

Il diritto all’oblìo riconosce il diritto ad essere “dimenticati” dopo un determinato lasso di tempo. Questo in ottica di un aggiornamento della propria situazione personale e della possibilità di essere riabilitati agli occhi della società.

Il Diritto all’oblìo ha una tempistica variabile. In caso, ad esempio, di un processo a nostro carico che si è concluso con una assoluzione, o di un coinvolgimento marginale, è possibile ottenere subito la rimozione degli articoli da internet e la cancellazione delle notizie, o al massimo entro i due anni.

In caso di condanna, il diritto all’oblìo è invece riconosciuto normalmente dopo 5 anni, 10 anni in casi gravissimi.

Anche in questo caso, è fondamentale una minima conoscenza della normativa e dei metodi con cui gestire le comunicazioni con la fonte.

Una richiesta troppo generica e poco circostanziata potrebbe non essere efficace, mentre una domanda eccessivamente “aggressiva” potrebbe tradursi in un contenzioso legale che rallenta e rimanda la rimozione dell’articolo da internet da parte della fonte.

Come rimuovere articoli diffamatorie notizie negative da internet sulla base del diritto d’autore

Un terzo elemento da considerare è il diritto di autore. Molto spesso diverse piattaforme pubblicano contenuti senza la volontà specifica di rubare il lavoro di terzi, ma solo per una generale superficialità.

In altri casi invece, le piattaforme adottano stratagemmi come abbassare la qualità del contenuto di immagini o video, o riportare solo una parte del testo (una vecchia regola dice meno del 20%) difendendo la propria legalità.

In questo caso ci si avventura nel tema del diritto d’autore che è decisamente complesso: in linea generale bisogna conoscere i termini e i modi con cui un materiale può essere riutilizzato, tanto più quando il proprio materiale non è coperto da un copyright o un brevetto specifico.

Come rimuovere articoli diffamatorie notizie negative da internet con il link di Google

Un altro grandissimo strumento per ottenere la rimozione di articoli da internet e soprattutto da Google è utilizzare lo strumento di cancellazione e rimozione degli articoli dal motore di ricerca.

Si tratta di una opzione messa a disposizione dallo stesso Google e che può tornare molto utile per raggiungere l’obiettivo di rimuovere o cancellare gli articoli dal web. Vediamo come utilizzarlo:

Inserire i propri dati anagrafici

Il modulo parte da un form da compilare con i propri precisi dati anagrafici. E’ importante in questo caso inserire le informazioni che coincidono esattamente con la propria documentazione e carta di identità.

Specificare per conto di chi si richiede la rimozione degli articoli

Inoltre è fondamentale specificare per conto di chi si sta facendo richiesta di rimozione degli articoli da Google. Se lo si fa per un amico, un parente o un cliente, scatta la necessità di allegare della documentazione specifica.

L’obiettivo è dimostrare il titolo e la qualifica per richiedere la rimozione degli articoli da Google e stabilire con precisione il tipo di rapporto con la persona interessata.

Specificare quali articoli rimuovere da Google

Segue un modulo che ci permette finalmente di stabilire quali articoli vorremmo rimuovere da Google. La struttura è la seguente:

(1) il tipo di correlazione tra le informazioni personali identificate sopra e la persona per conto della quale viene fatta questa richiesta; e
(2) perché ritieni che tali informazioni personali debbano essere rimosse

Una corretta formattazione, dunque, può essere:

 “(1) Questa pagina mi riguarda perché a, b e c. (2) Questa pagina dovrebbe essere rimossa perché x, y e z”.

E’ possibile richiedere la rimozione di un numero ingente di link e di articoli, a patto che venga specificato per ognuno di questi la ragione precisa.

Infine il modulo contiene una serie di dichiarazioni giurate da completare e a cui dare l’ok. Si tratta di conferme che hanno un valore legale che saranno correlate al proprio indirizzo IP e ai dati identificativi rilasciati, motivo per cui vanno eseguite con assoluta precisione.

Google fornisce una risposta entro un tempo che può andare dai 30 ai 90 giorni.

Elemento importante è circostanziare esattamente la propria domanda: è necessario accompagnare la richiesta di rimozione degli articoli da Google da normative e motivazioni ben precise e soprattutto valide.

In caso di diniego infatti, Google consente teoricamente di effettuare una nuova domanda, ma le successive richieste difficilmente avranno successo, proprio in quanto è già stata concessa una valutazione iniziale.

Rimozione, deindicizzazione e contrazione degli articoli negativi su internet

Cosa si può ottenere da una serie di procedure di rimozione e cancellazione di articoli sul web?

L’obiettivo più importante è quello delle effettiva rimozione, ovvero la cancellazione dell’articolo o degli articoli da internet. In questo caso la risorsa non è più raggiungibile e scompare del tutto.

In realtà è possibile che nella pagina dei risultati dei motori di ricerca rimanga un “ricordo” del contenuto: si tratta della memoria, della cache, che viene eliminata fisiologicamente entro alcune settimane.

Diversa è invece la deindicizzazione dell’articolo da internet. In questo caso il contenuto, l’articolo o il post, rimane tecnicamente online. Digitando l’URL corrispondente si arriva effettivamente a leggere il contenuto.

Tuttavia, l’autore del testo aggiunge una piccola istruzione, un piccolo codice alla pagina web, che suggerisce a Google di non indicizzare e non mostrare nella pagina dei risultati il testo, il che equivale ad una importante pulizia del proprio nome.

A questo punto, l’unico effettivo metodo per risalire al contenuto è quello di conoscerlo già e cercare lo specifico URL della notizia.

Un terzo possibile risultato è quello di ottenere, specie dalle redazioni online, la trasformazione dei propri dati, soprattutto il nome e il cognome, nel corrispondente puntato. M.R anzichè Mario Rossi.

Si tratta di una soluzione palliativa, ma che in generale porta Google ad abbassare il contenuto nella pagina dei risultati e costituisce una prima forma di “contenimento” del danno, qualora non si raggiunga la rimozione o deindicizzazione dell’articolo online.

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Obbligo riduzione dell’affitto causa chiusura Covid -19. https://www.studiolegalefondi.it/obbligo-riduzione-affitto-covid-19/ Tue, 03 Nov 2020 16:57:32 +0000 https://www.studiolegalefondi.it/?p=3379 Qualora una attività commerciale sia costretta a chiudere temporaneamente a causa delle misure di contrasto alla pandemia di Covid-19, il locatore ha l’obbligo di ridurre il canone dovuto in base al contratto di locazione, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, principi valevoli a maggior ragione nei contratti a esecuzione continuata, trattandosi di evento imprevisto ed incolpevole. Questa la conclusione del Tribunale di Roma, sez. VII, dott.ssa Pasqualina, la quale con ordinanza resa nel procedimento r.g.n. 29863/2020, ha ritenuto di dover accordare, in ragione della chiusura eccezionale dettata dalle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, una...

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Qualora una attività commerciale sia costretta a chiudere temporaneamente a causa delle misure di contrasto alla pandemia di Covid-19, il locatore ha l’obbligo di ridurre il canone dovuto in base al contratto di locazione, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, principi valevoli a maggior ragione nei contratti a esecuzione continuata, trattandosi di evento imprevisto ed incolpevole.

Questa la conclusione del Tribunale di Roma, sez. VII, dott.ssa Pasqualina, la quale con ordinanza resa nel procedimento r.g.n. 29863/2020, ha ritenuto di dover accordare, in ragione della chiusura eccezionale dettata dalle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, una riduzione del 40% del canone di locazione per i mesi di aprile e maggio 2020, e del 20% per i mesi successivi sino al mese di giugno 2021.

Per giungere a questa soluzione il Tribunale di Roma afferma che il comportamento del locatore, che insiste per il pagamento del canone pieno nonostante le difficoltà generate dalla pandemia e dalle misure di contenimento del Governo, viola il canone di buona fede nell’esecuzione del contratto previsto dall’art. 1375 c.c.

La massima risulta in linea con quanto stabilito all’art. 9, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27 del 24 aprile 2020[3], il quale ha escluso la responsabilità del debitore inadempiente a causa della necessità di rispettare le misure di contenimento dettate per il contrasto della pandemia da Covid – 19.

Tutto questo, ovviamente, a condizione che lo sforzo di adattamento alle prescrizioni sanitarie abbia effettivamente inciso sul rapporto contrattuale, e che quindi la richiesta di riduzione non appaia pretestuosa ovvero dipenda dal fatto del conduttore.

Resta al debitore l’onere di dimostrare che è stato proprio l’ossequio alle misure di contenimento ad avergli impedito di eseguire la prestazione e così il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento va provato e contestualizzato. Il debitore, in linea con la previsione dell’art. 1218 c.c., deve offrire la prova circostanziata del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell’epidemia.

Ove il conduttore dimostri la propria incolpevole riduzione di attività e fatturato, una parte della giurisprudenza di merito afferma l’impossibilità di configurare gli estremi per lo sfratto “Non può ritenersi sussistente un inadempimento grave del conduttore, stante la grave situazione di emergenza sanitaria a causa del Covid-19, che ha portato all’adozione dei provvedimenti governativi di chiusura degli esercizi commerciali per più di tre mesi” (Tribunale di Palermo, ord. 25/9/2020).

Sarà quindi compito del giudice valutare la collaborazione tra le parti nell’accogliere la richiesta di riduzione del canone, ove motivata, arrivando a poter negare lo sfratto quando il comportamento delle parti sia contrario alla buona fede contrattuale.

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Mediazione obbligatoria in caso di inadempimento contrattuale durante l’emergenza Covid- 19 https://www.studiolegalefondi.it/mediazione-obbligatoria-in-caso-di-inadempimento-contrattuale/ Fri, 26 Jun 2020 10:36:31 +0000 https://www.studiolegalefondi.it/?p=3375 La Mediazione obbligatoria in caso di inadempimento contrattuale diventa condizione di procedibilità della domanda nelle controversie in materia di inadempimento obbligazioni contrattuali durante l’emergenza Covid – 19 La Camera dei Deputati, nella seduta del 25 giugno 2020, ha approvato in via definitiva la conversione in legge con modifiche del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 contenente, tra l’altro, disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile e mediazione obbligatoria. In particolare, in sede di conversione, è stata prevista anche la modifica dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 13/2020). Il comma 6-bis di tale norma...

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La Mediazione obbligatoria in caso di inadempimento contrattuale diventa condizione di procedibilità della domanda nelle controversie in materia di inadempimento obbligazioni contrattuali durante l’emergenza Covid – 19

La Camera dei Deputati, nella seduta del 25 giugno 2020, ha approvato in via definitiva la conversione in legge con modifiche del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 contenente, tra l’altro, disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile e mediazione obbligatoria.

In particolare, in sede di conversione, è stata prevista anche la modifica dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 13/2020).

Il comma 6-bis di tale norma ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge stesso, sia sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Il nuovo comma 6-ter aggiunto dal Senato prevede che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all’emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.

Viene ora aggiunta un’ulteriore previsione, secondo la quale il mediatore, apposta la propria firma digitale, trasmette l’accordo agli avvocati delle parti tramite pec. In questi casi l’istanza di notifica dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante pec. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi del CAD.

Si tratta di una importante modifica, che renderà necessario l’avvio del procedimento di mediazione prima dell’avvio della causa, così da evitare possibili eccezioni ed incorrere nella improcedibilità della domanda giudiziale.

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Emergenza Covid – 19 e trattamento dati personali sul luogo di lavoro https://www.studiolegalefondi.it/trattamento-dei-dati-personali-sul-posto-di-lavoro-durante-il-covid-19/ Wed, 13 May 2020 10:16:18 +0000 https://www.studiolegalefondi.it/?p=3350 Come vanno gestiti i dati personali sul posto di lavoro durante l’emergenza Covid – 19? Per rispondere a questa domanda si riportano le FAQ del Garante Italiano della Privacy su come i datori di lavoro in ambito pubblico e privato dovranno gestire il trattamento dei dati personali dei dipendenti 1. Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede? Nell’attuale situazione legata all’emergenza epidemiologica, si sono susseguiti, in tempi assai ravvicinati, in ragione dell’aggravarsi dello scenario nel contesto nazionale, numerosi interventi normativi e conseguenti atti di indirizzo...

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Come vanno gestiti i dati personali sul posto di lavoro durante l’emergenza Covid – 19? Per rispondere a questa domanda si riportano le FAQ del Garante Italiano della Privacy su come i datori di lavoro in ambito pubblico e privato dovranno gestire il trattamento dei dati personali dei dipendenti

1. Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede?

Nell’attuale situazione legata all’emergenza epidemiologica, si sono susseguiti, in tempi assai ravvicinati, in ragione dell’aggravarsi dello scenario nel contesto nazionale, numerosi interventi normativi e conseguenti atti di indirizzo emanati dalle istituzioni competenti che, al fine di individuare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, hanno stabilito che, i datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.

 In particolare, il citato Protocollo prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. Protocollo par. 2 e 3 e nota n. 1).

 Analoghi protocolli di sicurezza, con riguardo alle attività pubbliche non differibili o ai servizi pubblici essenziali, sono stati stipulati dal Ministro per la pubblica amministrazione con le sigle sindacali maggiormente rappresentative nella pubblica amministrazione (come il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 e 8 aprile 2020) in quanto le misure per la sicurezza del settore privato sono state ritenute coerenti con le indicazioni già fornite dallo stesso Ministro con la direttiva n. 2/2020 e con la Circolare n. 2/2020.

 In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

 Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell’ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

 2. L’amministrazione o l’impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro?

In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al riguardo la direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che in base a tale obbligo il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A. deve segnalare all’amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati.

 Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell’ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti).

 In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

 3. È possibile pubblicare sul sito istituzionale i contatti dei funzionari competenti per consentire al pubblico di prenotare servizi, prestazioni o appuntamenti presso le amministrazioni nella attuale emergenza epidemiologica?

Le disposizioni normative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica e le indicazioni operative fornite dalle istituzioni competenti impongono di limitare la presenza del personale negli uffici mediante, prevalentemente, il ricorso al lavoro agile. Con riguardo ai compiti che richiedono la necessaria presenza sul luogo di lavoro, è previsto che le amministrazioni svolgano le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e quelle “indifferibili”, anche con riguardo “all’utenza esterna”. Pertanto, le attività di ricevimento o di erogazione diretta dei servizi al pubblico devono essere garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), ovvero, predisponendo accessi scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti.

 Nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 5 Regolamento UE 2016/679) la finalità di fornire agli utenti recapiti utili a cui rivolgersi per assistenza o per essere ricevuti presso gli uffici, può essere utilmente perseguita pubblicando i soli recapiti delle unità organizzative competenti (numero di telefono e indirizzo PEC) e non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici. Ciò, anche in conformità agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

 4. Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?

In capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

 Nel contesto dell’emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cfr. anche Protocollo condiviso del 14 marzo 2020)(1).

 Nell’ambito dell’emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).

 Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

 In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.

 5. Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati?

I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.

 In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

 Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest’ultimo.

 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, proprio nella fase dell’attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro (ad esempio, promuovendo l’individuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifico contesto lavorativo; aggiornando il documento di valutazione dei rischi; verificando l’osservanza dei protocolli interni).

 Il Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza quando nell’esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di informazioni- che di regola tratta in forma aggregata ad es. quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi- rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione di taluni interessati.

 6. Può essere resa nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?

No. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

 Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).

 La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all’esterno che all’interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti (es. esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo).

 Restano ferme le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Covid-19, all’interno dei locali dell’azienda o dell’amministrazione, relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute (v. punto 4 del Protocollo condiviso).

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Le 5 regole per un e-commerce a norma di legge https://www.studiolegalefondi.it/le-5-regole-per-un-e-commerce-a-norma-di-legge/ Sun, 26 Apr 2020 18:27:21 +0000 https://www.studiolegalefondi.it/?p=3309 La crisi scatenata dal Covid-19 ha dato un enorme impulso alle vendite online, con conseguente esplosione del fenomeno dell’e-commerce; di seguito verranno spiegate le 5 regole per un e-commerce a norma di legge. A fronte della diffusione dell’e-commerce a tutti i livelli, è opportuno conoscere le norme per vendita online di beni e servizi attraverso una piattaforma web, la quale coinvolge varie discipline, di cui alcune di derivazione comunitaria, altre previste dalla legislazione nazionale. Le regole fondamentali per un e-commerce a norma di legge riguardano: Gli adempimenti burocratici prima di avviare la vendita Le informazioni obbligatorie da fornire sul venditore....

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La crisi scatenata dal Covid-19 ha dato un enorme impulso alle vendite online, con conseguente esplosione del fenomeno dell’e-commerce; di seguito verranno spiegate le 5 regole per un e-commerce a norma di legge.

A fronte della diffusione dell’e-commerce a tutti i livelli, è opportuno conoscere le norme per vendita online di beni e servizi attraverso una piattaforma web, la quale coinvolge varie discipline, di cui alcune di derivazione comunitaria, altre previste dalla legislazione nazionale.

Le regole fondamentali per un e-commerce a norma di legge riguardano:

  1. Gli adempimenti burocratici prima di avviare la vendita
  2. Le informazioni obbligatorie da fornire sul venditore.
  3. I termini e condizioni generali di vendita.
  4. Il diritto di recesso e modalità di risoluzione delle controversie.
  5. Privacy e cookie policy.

1. Quando al primo punto, prima di avviare una attività di vendita online, è necessario anzitutto che l’impresa sia in regola da punto di vista burocratico, ovvero che abbia proceduto all’apertura di una Partita IVA e la costituzione del soggetto giuridico che andrà ad esercitare l’attività (Società di capitali, Società di persone, ditta individuale, etc) ed abbia provveduto a:

  • iscriversi alla Camera di Commercio;
  • presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) nel Comune dove si intende avviare l’attività
  • comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito, i dati del proprio ISP (Internet Service Provider), l’indirizzo di posta elettronica, il telefono e il fax.

2. Una volta costituito il soggetto titolare dei servizi online, è necessario per procedere alla vendita fornire all’utente finale le informazioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 70/2003, ovvero tutti i dati identificativi meglio descritti sopra ovvero:

  • il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  • il domicilio o la sede legale;
  • gli estremi che permettono di contattare il prestatore in maniera rapida ed efficace (quindi telefono ed e-mail);
  • il numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese
  • il numero di Partita IVA o un altro numero di identificazione che viene considerato equivalente nello Stato membro

Nel caso in cui l’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione (come ad esempio succede per le farmacie), è necessario indicare anche gli estremi dell’autorità di vigilanza competente.

Se poi l’eCommerce appartiene a un professionista che svolge un’attività regolamentata, è necessario indicare anche:

  • l’ordine professionale (o l’istituzione analoga) presso cui il prestatore è iscritto e il suo numero di iscrizione;
  • il titolo professionale del prestatore e lo Stato membro dell’Unione Europea in cui è stato rilasciato;
  • il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.

3. Uno degli aspetti più importanti della progettazione di un e-commerce a norma di legge riguarda la previsione corretta dei termini e condizioni di vendita.

Sul punto, il Codice del consumo, contenuto nel D.Lgs. 206/2005 con le sue successive integrazioni, prevede poi che per ogni prodotto / servizio vengano indicati:

  • una descrizione esaustiva del prodotto o del servizio offerto
  • il prezzo, comprensivo di imposte ed eventualmente dello sconto applicato
  • la possibilità di correggere eventuali errori fatti in fase di ordine

Al termine dell’acquisto, poi, il venditore è tenuto a inviare una conferma con:

  • caratteristiche del bene
  • prezzo
  • modalità di pagamento
  • condizioni del contratto
  • diritto di recesso

Dal momento che si tratta di una vendita a distanza che prevede anche una consegna del bene, è necessario riservare una parte anche alle spedizioni, che devono essere richiamate sia tra le informazioni generali che all’interno della pagina dell’ordine, con particolare riferimento alle modalità di spedizione, ai costi, costi e ai tempi di consegna ( in caso di utilizzo di vettore o corriere, si farà riferimento ai tempi di consegna da questi ultimi indicati)

Quanto ai metodi di pagamento, nella homepage del sito possono essere semplicemente richiamati (per esempio con delle icone) ma nelle condizioni di vendita devono essere dettagliati ciascuno nel suo specifico.

4. Un ulteriore aspetto da non trascurare è quello che riguarda l’indicazione del diritto di recesso: questo di norma può essere esercitato entro 14 giorni senza la necessità di indicare delle motivazioni o di sostenere dei costi extra per il reso, ma se non viene chiaramente indicato nel sito il diritto di recesso per il consumatore viene dilatato fino al limite dei 12 mesi.

Inoltre i titolari di eCommerce sono tenuti ad informare gli utenti del fatto che hanno la possibilità di utilizzare lo strumento per la risoluzione online delle controversie (noto anche come ODR) gestito dalla Commissione Europea.

5. Da ultimo, un aspetto da non sottovalutare, indirettamente collegato all’e-commerce poiché riguardante l’intero sito web, riguarda l’esatta indicazione di una privacy e cookie policy aggiornata e coerente con i prodotti e servizi offerti, così da evitare possibili sanzioni in caso di verifiche che possono arrivare al 4% del fatturato annuo.

Per qualsiasi informazione nella corretta impostazione di siti web, sia con riferimento ai termini e condizioni di vendita, sia per la redazione di privacy e cookie policy lo Studio Legale Fondi offre la propria consulenza professionale per supportare le aziende ed evitare sanzioni o contenziosi.

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Affitti commerciali e Coronavirus: cosa cambia? https://www.studiolegalefondi.it/affitti-commerciali-e-coronavirus-cosa-cambia/ Mon, 23 Mar 2020 17:08:51 +0000 https://www.studiolegalefondi.it/?p=3305 Il Decreto Cura Italia (DL 18/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo, ha previsto all’articolo 65, un’agevolazione (il cosiddetto bonus affitti) in favore dei lavoratori autonomi (negozianti, commercianti, artigiani ecc.) costretti a chiudere le attività per rispettare le misure restrittive volte a limitare il contagio da Covid-19. Non si tratta di una sospensione dei pagamenti dell’affitto, bensì di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato o da versare. Non potrà beneficiare della misura chi non sia stato costretto ad interrompere l’attività commerciale, con esclusione dunque delle attività autorizzate all’apertura previste dall’allegato 1 e 2...

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Il Decreto Cura Italia (DL 18/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo, ha previsto all’articolo 65, un’agevolazione (il cosiddetto bonus affitti) in favore dei lavoratori autonomi (negozianti, commercianti, artigiani ecc.) costretti a chiudere le attività per rispettare le misure restrittive volte a limitare il contagio da Covid-19. Non si tratta di una sospensione dei pagamenti dell’affitto, bensì di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato o da versare. Non potrà beneficiare della misura chi non sia stato costretto ad interrompere l’attività commerciale, con esclusione dunque delle attività autorizzate all’apertura previste dall’allegato 1 e 2 del DPCM del 22.03.2020.

Il credito d’imposta 60% su affitti è previsto unicamente per le locazioni di natura commerciale ed ha validità per il mese di marzo, relativamente ai soli immobili aventi classificazione C/1, a prescindere dalla dimensione; restano pertanto esclusi dall’applicazione della agevolazione le arti e le libere professioni, essendo il bonus limitato ai soggetti che svolgono una attività di impresa.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una apposita risoluzione per l’istituzione del codice da usare per la compensazione del credito d’imposta direttamente in F24.

Chi ha diritto al bonus affitti

Il credito di imposta del 60% è stato previsto a favore dei soggetti imprenditori che detengano gli immobili che rientrano nella categoria catastale C1, ovvero negozi e botteghe, per tutto il mese di marzo 2020 a titolo di locazione, escludendo pertanto le ipotesi di immobili detenuti a titolo di comodato ovvero in presenza di mutui.

L’agevolazione potrà essere utilizzata in Compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Sospensione degli sfratti a causa del Coronavirus

Sempre riguardo agli affitti nel Decreto Cura Italia, è stata prevista la sospensione degli sfratti, pensata per venire incontro alle esigenze degli inquilini che in questo momento di contagio possano rimanere senza abitazione, con buona pace dei proprietari degli immobili che subiscono la morosità.

La sospensione dei provvedimenti esecutivi di sfratto varrà fino al 30 giugno 2020. Ma quali sono gli effetti della misura introdotta? In base alla nuova disposizione chi non ha pagato il canone d’affitto potrà perseverare nell’inadempimento? Non è proprio così; l’intervento del Governo fa sì che, nonostante l’ordinanza del tribunale non sarà possibile ottenere l’esecuzione forzata.

Non si potrà imporre dunque lo sgombero dell’immobile per il tramite dell’ufficiale giudiziario. Questo non comporterà la cancellazione della morosità e la procedura forzata si rinvia a luglio, con conseguente riattivazione delle attività previste ed eventuale recupero coattivo delle somme insolute.

Quali agevolazioni per i soggetti esclusi?

Per quanto riguarda sia i soggetti liberi professionisti, non contemplati dal bonus affitti, sia gli artigiani o coloro detengono a titolo di comodato immobili costretti alla chiusura, è prevista l’applicazione dell’art. 91 del DL 18/2020, che ha modificato al precedente normativa aggiungendo il comma 6-bis. “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

Questa norma, a parere di chi scrive, si traduce con la possibilità di ottenere comunque una moratoria nel pagamento dei canoni d’affitto, ovvero una possibilità di rinegoziazione degli importi insoluti senza che ciò si traduca automaticamente in presupposto per subire una procedura di sfratto, ovviamente a fronte di una effettiva situazione di difficoltà economica causata dall’epidemia.

Lo Studio Legale Fondi è a disposizione per poter offrire la propria consulenza ad aziende e privati utile a superare il difficile momento attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento.

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