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Separazione e divorzio contestuale a mezzo della negoziazione assistita

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Separazione e divorzio contestuale a mezzo della negoziazione assistita

E’ possibile ottenere contestualmente la separazione ed il divorzio dei coniugi a mezzo della negoziazione assistita?

Per rispondere a questa domanda è necessario prima un breve excursus dell’istituto della negoziazione assistita in ambito familiare.

La negoziazione assistita è un istituto, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con il c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014), per la risoluzione alternativa delle controversie che consiste in un contratto (o convenzione) con cui le parti si impegnano a risolvere “in buona fede e con lealtà” una controversia che le vede coinvolte con l’assistenza di avvocati. 

La procedura negoziale si svolge in due fasi che si articolano in una prima convenzione di negoziazione assistita, nella quale le parti e gli avvocati che le assistono definiscono le regole della negoziazione che si accingono ad intraprendere, a cui segue, in caso di esito positivo della negoziazione, la sottoscrizione dell’accordo.

La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta, deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale e deve contenere, a norma dell’art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l’oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.

L’art. 6 del secondo capo del decreto giustizia è dedicato alla particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio e prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all’art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.

La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti:

  • nel primo caso (assenza di figli) l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati;
  • nel secondo caso (presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti) invece, il Pubblico Ministero, cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.

Una volta autorizzato l’accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia e dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata, munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni  all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).

Ciò premesso, a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabria, è stato pacificamente ammesso in Giurisprudenza il cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta, ai sensi dell’art. 473 bis c.p.c. (Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727); senza però nulla dire in ordine alla possibilità di ammettere tale facoltà anche in sede di procedimento di negoziazione assistita.

In realtà, l’art. 6 comma 3 DL 132/2014 conv. l. 162/14,  come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, convertito nella L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha completamente equiparato l ‘accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis della citata legge, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.

Ne deriva che essendo ammesso il cumulo di domande di separazione e divorzio in sede giudiziale, tale facoltà andrà ammessa anche in sede di negoziazione assistita, come accaduto in un recente caso affrontato dallo Studio Legale Fondi, nel quale è stato ammesso e pacificamente trascritto l’accordo di negoziazione assistita contenente domanda contestuale di separazione e divorzio dei coniugi.

Tale soluzione, oltre a presentare minori costi, offre il vantaggio di tempi minori di durata (massimo tre mesi), permettendo in un unico atto, senza far ricorso al Tribunale, di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero lo scioglimento del matrimonio, inclusi i provvedimenti di modifica di condizioni di separazione o divorzio in precedenza stabilite.

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