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Mediazione obbligatoria in caso di inadempimento contrattuale durante l’emergenza Covid- 19

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Mediazione obbligatoria in caso di inadempimento contrattuale durante l’emergenza Covid- 19

La Mediazione obbligatoria in caso di inadempimento contrattuale diventa condizione di procedibilità della domanda nelle controversie in materia di inadempimento obbligazioni contrattuali durante l’emergenza Covid – 19

La Camera dei Deputati, nella seduta del 25 giugno 2020, ha approvato in via definitiva la conversione in legge con modifiche del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 contenente, tra l’altro, disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile e mediazione obbligatoria.

In particolare, in sede di conversione, è stata prevista anche la modifica dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 13/2020).

Il comma 6-bis di tale norma ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge stesso, sia sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Il nuovo comma 6-ter aggiunto dal Senato prevede che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all’emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.

Viene ora aggiunta un’ulteriore previsione, secondo la quale il mediatore, apposta la propria firma digitale, trasmette l’accordo agli avvocati delle parti tramite pec. In questi casi l’istanza di notifica dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante pec. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi del CAD.

Si tratta di una importante modifica, che renderà necessario l’avvio del procedimento di mediazione prima dell’avvio della causa, così da evitare possibili eccezioni ed incorrere nella improcedibilità della domanda giudiziale.

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